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Ecobonus casa 110 per cento. Tutti i particolari

L’agevolazione, infatti, scade il 31 dicembre del 2021, salvo proroghe

https://www.ragusanews.com/immagini_articoli/25-05-2020/ecobonus-casa-110-per-cento-tutti-i-particolari-500.jpg Ecobonus casa 110 per cento. Tutti i particolari


Ecobonus casa 110%. I lavori di adeguamento danno diritto a un rimborso Irpef in cinque anni del 110% della spesa; in alternativa è possibile cedere il credito fiscale all’impresa che esegue i lavori, o passare il credito a un terzo. I lavori sono senz’altro un buon affare per i proprietari di casa che intendono continuare ad abitarvi a lungo ma ancor di più per chi sarebbe intenzionato a vendere di qui a un paio d’anni visto che probabilmente le prossime fasi di mercato immobiliare non saranno molto brillanti e chi potrà offrire un immobile rinnovato nell’estetica e più performante dal punto di vista energetico avrà meno difficoltà a trovare acquirenti.

Spendi 50 mila? Detrai 11 mila, ma serve un reddito di 41 mila
Per pagare i lavori il contribuente ha diverse opzioni. Si può scegliere di sfruttare direttamente l’opportunità fiscale in questo caso però, se le cifre sono alte, bisogna fare i conti con molta attenzione: una spesa di 50 mila euro dà diritto a una detrazione di 11mila euro all’anno: per sfruttare appieno il vantaggio un lavoratore dipendente con un figlio a carico deve avere un reddito imponibile di 41 mila euro e nessun’altra detrazione. Per cifre così alte e pagamento per contanti si può ricorrere a un mutuo: in pratica il 10% ridato indietro dal Fisco ai tassi di interesse attuali basta a coprire interessi e spese per il mutuo. Molto spesso la soluzione consigliabile sarebbe cedere il credito a chi fa i lavori, operazione che però non tutte le imprese fornitrici saranno in grado di compiere visto che richiede una buona liquidità alle spalle, o provvedere in proprio girando il credito a terzi.

Le tre categorie di sconti ammesse
Gli interventi coperti dal super eco bonus appartengono a tre distinte categorie. La prima è la coibentazione termica dell’edificio, con tetto massimo di spesa detraibile pari a 60 mila euro per unità immobiliare. Significa che se si posseggono due case in un condominio l’agevolazione sale a 120 mila euro, se si possiede una casa in comproprietà il bonus ha un limite di 30 mila euro per contribuente. La seconda è la sostituzione, sempre in condominio, dell’impianto di riscaldamento con uno con requisiti di altissima efficienza, in questo caso il tetto scende a 30 mila euro per unità immobiliare. Infine è agevolata, con un tetto di 30 mila euro, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento anche nelle unità monofamiliari. L’agevolazione, infatti, scade il 31 dicembre del 2021, salvo proroghe.

Il contribuente che effettua una di queste tipologie di opere ha diritto a farvi rientrare anche altri interventi di efficientamento energetico (come la sostituzione di infissi e serramenti, l’installazione di schermi solari o il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento) previste dall’ecobonus attualmente in vigore. Bisogna comunque considerare che i lavori non possono consistere in una semplice operazione di maquillage: è necessario infatti che portino alla certificazione di un guadagno di ben due classi energetiche, che si riduce a una sola nel caso non sia possibile fare di meglio.

Le regole per i condomini
Per i lavori svolti interamente in ambito condominale in linea di massima il condòmino non ha nessuna particolare incombenza, visto che sarà l’amministratore, o comunque una persona designata dall’assemblea, a svolgere tutte le pratiche. In condominio inoltre l’agevolazione spetta a tutti i contribuenti indipendentemente dal fatto che si tratti di prima casa, abitazione locata o tenuta a disposizione. Diverso è il caso delle case unifamiliari: il decreto prevede che il super bonus sia attribuibile solo se si tratti di abitazione principale del contribuente. Inoltre chi chiede l’agevolazione è responsabile dell’invio di tutte la documentazione tecnica richiesta all’Enea.


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