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Bonus edilizia 110 per cento, i nuovi tetti di spesa

Cambiare la caldaia

https://www.ragusanews.com/immagini_articoli/19-07-2020/bonus-edilizia-110-per-cento-i-nuovi-tetti-di-spesa-500.jpg Bonus edilizia 110 per cento, i nuovi tetti di spesa


Roma - Bonus edilizia 110%, dopo la conversione in legge del Decreto Rilancio, ci sono alcune novità. Rispetto alla previsione del decreto sono cambiati i tetti di spesa massimi per i lavori in condominio: per la coibentazione degli edifici si possono ottenere fino a 40 mila euro per unità immobiliare nei condomini da due a otto abitazioni e 30 mila per i condomini da nove abitazioni e oltre.
La versione originale del decreto prevedeva 60 mila euro indipendentemente dal numero di abitazioni.
Va però detto che i lavori costano proporzionalmente meno nei condomini grandi: il costo complessivo della progettazione, permessi, sicurezza, installazione dei ponteggi ecc in un edificio da 10 abitazioni è più basso di quello necessario per 100 abitazioni ma certo non è dieci volte inferiore.

Sempre per i condomini, scendono anche i tetti per il cambio della caldaia: i 30 mila euro originari sono ora di 20 mila per i condomini da due a otto unità immobiliari e a 15 mila euro per le unità più grandi.
Chi rischia di perdere in maniera significativa rispetto al testo originario sono i condomini medio piccoli e, al loro interno, le case di maggiore dimensione perché il riparto millesimale delle spese rischia di farle “sforare”.
Attenzione quindi alla ripartizione millesimale dei costi: chi ha molti millesimi constatando che non otterrebbe per intero il bonus potrebbe far venire meno la maggioranza.

Novità per le case unifamiliari: la conversione parlamentare prevede la possibilità di estendere il bonus anche alle seconde case (non più di due), mentre non è possibile usufruire dell’agevolazione nel caso di abitazione di lusso (categorie catastali A/1; A/8; A/9).
Il tetto di spesa è di 50 mila euro per la coibentazione dell’edificio e di 30 mila euro per il cambio della caldaia. Il problema dell’estensione del bonus alle villette a schiera è stato superato prevedendone l’applicabilità alle “unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno”. Questo però significa che in un condominio con le abitazioni servite da impianto autonomo di riscaldamento non sarà possibile usufruire dell’ecobonus 110% sul cambio della caldaia singola, perché non si tratta di un lavoro condominiale e l’unità immobiliare non è funzionalmente indipendente.


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