Roma - Ecobonus edilizia 110 per cento, si rischiano illeciti amministrativi e penali. La norma amplia la portata dei controlli sulla regolarità dei versamenti ed amplia la platea dei professionisti che dovranno supportare, con la sottoscrizione di appositi documenti, la veridicità e l’attinenza degli interventi a quanto previsto dalla disposizione legislativa. I professionisti abilitati chiamati all’asseverazione dei requisiti tecnici minimi e all’attestazione della congruità delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di riqualificazione, nonché i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità (di cui al DPR n. 322/98, comma 3, art.3) - come i Consulenti del Lavoro, Commercialisti, ragionieri, periti industriali – soggiacciono, in caso di illecito, a specifiche sanzioni. Si resta in attesa del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico contenete le modalità attuative del “superbonus” e delle indicazioni, entro il 17 agosto 2020, dell’Agenzia delle Entrate che sarà chiamata ad effettuare specifici controlli per valutare l’effettiva sussistenza dei requisiti che danno diritto alla “super” detrazione.
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In caso di rilascio di attestazioni e asseverazioni infedeli, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, il professionista è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 12 mila a 15 mila euro per ciascuna attestazione. Per quanto attiene invece ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie, essi sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra 258 e 2.582 euro, con sospensione della facoltà di rilasciare il visto in caso di recidiva o in presenza di gravi violazioni. Per violazioni reiterate è disposta la sospensione della facoltà di rilasciare il visto per un periodo da 1 a 3 anni e in casi più gravi all’inibizione totale del rilascio. In ambito penale, invece, la situazione appare in linea teorica più complessa, in ragione delle diverse ipotesi prospettabili e afferenti a reati tributari.
Che cosa è il visto di conformità
Il visto di conformità si sostanzia in una serie di attività di controllo, da parte del Consulente del Lavoro e degli altri professionisti e intermediari abilitati, sulla documentazione del contribuente che permette di poter rilasciare una attestazione circa la corrispondenza della documentazione fornita a ciò che prevede la normativa e, quindi, la possibilità di beneficiare del credito d’imposta. L’attestazione è resa e sottoscritta dal professionista. Nel caso specifico del “superbonus”, il professionista abilitato dovrà anche verificare che tutti gli altri adempimenti documentali siano stati posti in essere, ad esempio le certificazioni dei tecnici abilitati ed il rispetto delle normative in materia di rilascio di eventuali permessi edilizi, affinché l’asseverazione possa essere emessa e successivamente inviata all’Agenzia delle Entrate. Il visto di conformità dovrà essere rilasciato dai professionisti abilitati, sempre su richiesta del contribuente, ogni qualvolta si voglia cedere il superbonus o utilizzarlo come sconto in fattura a fine lavori oppure anche nei casi di stati di avanzamento (che non possono essere più di due) e, ognuno, deve riferirsi ad almeno il 30% cento del totale dell’intervento preventivato.