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Fisco, ravvedimento operoso speciale. C'è tempo fino al 20 dicembre

Nuova scadenza per sanare le violazioni sulle dichiarazioni

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Roma - Ravvedimento speciale, riaperti i termini. Nuova chance con versamento unico per i contribuenti che non hanno regolarizzato le violazioni entro il 30 settembre con le modalità previste dalla legge di bilancio 2023.

Grazie a un emendamento alla legge di conversione del decreto Proroghe (Dl n. 132/2023), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023, i contribuenti hanno tempo fino al prossimo 20 dicembre per la definizione agevolata delle violazioni dichiarative prevista dall’istituto, tramite versamento in un’unica soluzione di quanto dovuto e la rimozione di eventuali irregolarità e omissioni.

Introdotto dalla legge di Bilancio 2023, il ravvedimento operoso speciale consentiva di regolarizzare gli errori commessi sulle dichiarazioni validamente presentate fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, beneficiando delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo e di una dilazione in otto rate. La scadenza per la fruizione dell’agevolazione era fissata al 30 settembre 2023. Entro tale data il contribuente era tenuto a rimuovere la violazione commessa e a versare la prima rata (o l’intera somma), a condizione che non fosse già intervenuta una formale contestazione. Il mancato versamento della rata comportava la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo delle somme dovute. Seconda possibilità, dunque, per i contribuenti, che possono nuovamente beneficiare della misura di favore con il pagamento, questa volta senza dilazioni, delle somme dovute e la rimozione delle irregolarità, entro la nuova scadenza fissata al prossimo 20 dicembre. 

Cosa si può regolarizzare
Il ravvedimento speciale consente di regolarizzare le violazioni commesse sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, effettuando il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi e delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo. La regolarizzazione vale solo per le dichiarazioni validamente presentate. Come precisato anche dalla prassi (circolare n. 2/2023) la misura di favore riguarda le violazioni relative alle dichiarazioni presentate, riferibili a periodi di imposta ancora accertabili, al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (dichiarazioni tardive). Il ravvedimento speciale infatti vale solo se le violazioni non sono state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni da “controllo formale” (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973).

Cosa è escluso
Sono invece escluse dal ravvedimento speciale le violazioni formali per le quali ci si può avvalere della specifica procedura regolata dai commi 166-173 della stessa legge di Bilancio 2023 e le violazioni rilevabili con il controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 36-bis, Dpr 600/1973, per le imposte sui redditi; articolo 54-bis, Dpr 633/1972, per l’Iva), che sono invece definibili attraverso la disciplina dettata dai commi 153-159. La procedura inoltre non è utilizzabile per far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero e non incide su eventuali ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio), con la conseguenza che le somme versate per quelle regolarizzazioni non possono essere chieste a rimborso. Il ravvedimento speciale, inoltre, non vale per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero.


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