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Vaccini sperimentali e indennizzi statali, cosa dice la legge

I Tar ribadiscono il primato del pubblico sul privato nell’emergenza sanitaria, la libertà di scelta personale viene dopo

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 I Tar regionali si sono espressi in queste settimane contro alcune cause e ricorsi avanzati contro i vaccini anti Covid: l'ultima sentenza in ordine di tempo il 10 settembre scorso, del Tribunale amministrativo del Friuli, chiamato a decidere sul ricorso presentato da alcuni cittadini per l'annullamento del provvedimento di accertamento di elusione dell’obbligo vaccinale. I giudici ribattono, secondo la legge italiana, alle ragioni avanzate dagli avvocati, che riassumono gli argomenti forti dei no vax, sgombrando il campo da eventuali vertenze future e chiarendo almeno tre punti.

I quattro vaccini attualmente autorizzati «non sono in “fase di sperimentazione” perché non può considerarsi tale la procedura di autorizzazione condizionata da parte della Commissione, previa raccomandazione dell’Ema. Si tratta di uno strumento collaudato che arriva a valle di un rigoroso processo di valutazione scientifica che non consente alcuna equiparazione a farmaci sperimentali». Con lo stesso metodo seguito per Pfizer e gli altri «dal 2006 al 2016 sono state concesse ben 30 autorizzazioni in forma condizionata, nessuna delle quali successivamente ritirata per motivi di sicurezza».  

Riguardo le richieste di indennizzo da parte dello Stato in caso di danni da vaccinazione, il Tar sottolinea che non c’è alcuna esenzione di responsabilità firmando il consenso informato al momento dell’iniezione: il diritto al risarcimento scatta per tutti, non solo per quelli per cui è obbligatoria ma, come stabilito nel 2020 dalla Corte Costituzionale, anche per le vaccinazioni solo “raccomandate”. Infine sulla limitazione della libertà individuale, tramite l’imposizione di un sostanziale Tso, i giudici ricordano che - nel contesto di un’emergenza pandemica ancora irrisolta - «la salute collettiva», ovvero l’interesse generale a prevenire lo sviluppo del virus, viene costituzionalmente prima dell’interesse del singolo. 


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