Ragusa – Visto il riscontro ottenuto tra i lettori dal nostro recente dossier sul condono delle cartelle esattoriali, e alla luce della nuova recente proroga del pagamento, proponiamo un nuovo approfondimento riguardante lo loro impugnazione, ovvero in quali casi conviene fare ricorso contro il pagamento.
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Impugnare l’avviso di accertamento fiscale. Intanto la notifica della cartella esattoriale è sempre preceduta da un avviso di accertamento, contro cui si può già presentare ricorso per far valere i propri diritti, in 3 casi con i rispettivi tempi e luoghi:
1) Se si tratta di un accertamento in materia tributaria (imposte e tributi), il termine per ricorrere è di 60 giorni presso la Commissione Tributaria; si pensi a un accertamento della Regione per l’omesso versamento del bollo auto o dell’Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento Iva.
2) Se si tratta di una sanzione amministrativa o una multa stradale, il termine per ricorrere è di 30 giorni presso il giudice di pace.
3) Se si tratta di un accertamento Inps o Inail, il termine è sempre di 30 giorni ma bisogna rivolgersi al tribunale ordinario, sezione Lavoro.
Impugnare la cartella esattoriale. Scaduti tali termini o respinta l'istanza, l’avviso diventa definitivo ma si può comunque impugnare la cartella vera e propria per "vizi propri". Ce ne sono di 3 tipi.
1) Vizi sopraggiunti dopo la notifica dell’accertamento, cioè se è stata notificata fuori termine. La prescrizione è di: 10 anni per tutte le imposte dovute allo Stato; 5 anni per le imposte dovute agli enti locali, per le sanzioni amministrative, le multe stradali e i contributi Inps e Inail; 3 anni per il bollo auto.
La cartella è illegittima anche: se sopraggiunge la decadenza, ovvero viene notificata dopo 2 anni dalla comunicazione del ruolo all’Agente per la riscossione; e se il contribuente ha nel frattempo pagato, ottenuto una sospensione dell’atto o vinto il giudizio.
2) Vizi relativi all’omessa notifica dell’accertamento fiscale, cioè quando la cartella arriva senza essere preceduta dall’avviso di accertamento, non pervenuto e notificato non correttamente o a un indirizzo sbagliato. In tal caso basterà eccepire l’omesso ricevimento dell’avviso di pagamento per far annullare anche la cartella.
3) Vizi inerenti alla cartella stessa, che non contiene la quantità di informazioni necessarie per verificare la pretesa. Tipici vizi del genere sono: omessa indicazione del responsabile del procedimento; mancata quantificazione degli interessi dovuti per ciascun anno; omessa motivazione della cartella che deve sempre indicare le ragioni del credito fatto valere; notifica a soggetto diverso dal debitore (ad esempio, all’erede che ha rinunciato all’eredità).